Tempi massimi di attesa carico e scarico

Chiarezza sulle soste dei mezzi al carico e allo scarico

Parliamo della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.

La normativa del 2025

In sintesi:

  • Il tempo massimo di attesa senza indennizzo è stato ridotto da 120 a 90 minuti per ciascuna operazione di carico o scarico. Il conteggio inizia dal momento di arrivo del veicolo al punto designato.
  • Superato il tempo di franchigia, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di attesa, a favore del vettore ( precedentemente era di 40€/ora, legge del 2005). L’importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT.
  • Il committente e il caricatore sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo.
  • È obbligatorio fornire al vettore, prima dell’inizio del trasporto, le informazioni complete e dettagliate su luogo, orario e modalità di accesso ai punti di carico e scarico.
  • In caso di mancata comunicazione, l’orario di arrivo potrà essere dimostrato tramite sistemi di geolocalizzazione o tachigrafi intelligenti di seconda generazione.
  • Chi non segue queste direttive puo’ essere diffidato o sanzionato dall’autorità garante delle concorrenza.

Il Decreto introduce alcune modifiche al Dlgs 286/2005 e al DL 112/2008, con impatti concreti sulla regolazione dei tempi di carico e scarico nel trasporto su strada, sugli indennizzi per attese eccessive e sulle tempistiche di pagamento delle fatture di trasporto.

La prima modifica riguarda il termine di franchigia, previsto dall’art.6-bis del Dlgs 286/05. Tale periodo, precedentemente fissato in 120 minuti, viene ora ridotto a 90 minuti. Il nuovo testo chiarisce che il conteggio parte dal momento dell’arrivo del veicolo presso il punto di carico o scarico e che la franchigia si applica per ciascuna operazione. Una seconda novità significativa è l’introduzione della figura del caricatore tra i soggetti responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo al vettore in caso di sforamento del termine di franchigia. L’importo dell’indennizzo viene innalzato da 40 a 100 euro, fermo restando il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione automatica annuale, calcolata sulla base dell’indice FOI (prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ISTAT). L’indennizzo sarà dovuto anche qualora i tempi effettivi di carico o scarico superino quelli stabiliti nel contratto di trasporto, a condizione che tale superamento risulti documentato. Inoltre, il committente, il destinatario o qualsiasi altro soggetto della filiera del trasporto ha ora il dovere di fornire in anticipo al vettore indicazioni precise sul luogo, l’orario e le modalità di accesso ai punti di carico e scarico. In caso di omissione di tali informazioni, il vettore potrà comunque dimostrare il proprio orario di arrivo tramite i dati del sistema di geolocalizzazione satellitare installato sul veicolo o tramite le registrazioni del tachigrafo intelligente di seconda generazione. Il conducente, infine, avrà inoltre la possibilità di essere presente e visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sul veicolo.

La normativa del 2005

In base all’articolo 6 bis del D. Lges. 286/05, “nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché' le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico”, fermo restando che nel caso di superamento del periodo di franchigia il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo, pari attualmente a 40 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Quanto tempo è la franchigia al carico e allo scarico

Se non comunicata in fase di offerta non puo' essere oltre le 2 ore; se comunicata in fase di offerta puo' essere della misura indicata dal vettore, lo standard suggerisce 2 ore per i carichi completi, un'ora per carichi parziali e mezz'ora per il groupage ( 1-4 plt).

Quanto viene addebitato all'ora in caso di sosta dal vettore al committente

La normativa stabilisce 40 €/ora in assenza di contratto tra le parti, in caso di contratto è lasciato al libero mercato stabilire l'importo della sosta in funzione del buon senso e tipologia di servizio, solitamente nell'intorno di quanto stabilito dalla normativa.

Da quando parte il tempo di franchigia

Vi è stabilito che la franchigia decorre dal momento di arrivo del vettore al “luogo” di carico o di scarico.

Il vettore non puo' chiedere l'indennizzo quando:

  • il superamento della franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
  • qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
  • quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
  • quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico.

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